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SENTENZA MONTAGNANA
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| Sentenza Corte
di Cassazione numero 439 dell'1 marzo 2000 Rifiuto dellufficio di scrutatore per motivi di coscienza legati alla presenza del crocifisso nei seggi elettorali - Giustificato motivo di rifiuto - Art. 108 D.P.R. del 1957 - Albo degli scrutatori - Nomina dellufficio di scrutatore - Presenza di simboli religiosi nei seggi elettorali - Contrasto con la libertà di coscienza individuale - Fondamento normativo dellesposizione del crocifisso: circolari amministrative e regi decreti - Avvenuta abrogazione e contrasto con i principi di laicità e di eguaglianza. (Cost. artt. 19, 8; art. 108 D.P.R. 361 del 1957; artt. 1-6 legge 95 del 1989; circ. min. p.i. 22 novembre 1922; circ. min. p.i. 26 maggio 1926; o.m. 11 novembre 1923, n. 250; circ. min. g. g. 29 maggio 1926, n. 2134/1867; artt. 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965; all. c) r.d. 26 aprile 1928 n. 1297). SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE [condanna per aver rifiutato di assumere l'ufficio di scrutatore: art. 108, DPR 361/57] Relazione: Luisa Bianchi P.M. Dr. U. Geraci: conclude per il rigetto del ricorso Difensore Avv. Rossomando: conclude per l'accoglimento del ricorso
Il pretore giudicava il motivo addotto dall'imputato non idoneo ad integrare una legittima facoltà riconosciutagli dall'ordinamento e quindi a giustificare il rifiuto opposto, ma, su impugnazione del Montagnana, la corte di appello di Torino assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste, ravvisando invece una correlazione tra la sua condotta e l'invocato principio costituzionale della laicità dello Stato. Su ricorso del procuratore generale, tuttavia, questa corte annullava la sentenza con rinvio, cosi fissando il principio di diritto: «Il giusto motivo che consente di rifiutare l'esercizio del diritto di scrutatore nelle competizioni elettorali deve essere manifestazione di diritti o facoltà il cui esercizio determini un inevitabile conflitto tra la posizione individuale, legittima e costituzionalmente garantita in modo prioritario, e l'adempimento dell'incarico al cui contenuto sia collegato con vincolo di causalità immediata».
Deduce che la corte di appello, mentre correttamente ha ritenuto giustificato il motivo di rifiuto in quanto espressione del diritto a rivendicare il rispetto del principio di laicità dello Stato, erroneamente invece ha valutato il contenuto dell'incarico di scrutatore operando una confusione tra i compiti materialmente svolti dal medesimo (assicurare la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di voto e in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare) e il contenuto dell'ufficio, da individuarsi nell'attribuzione della veste di pubblico ufficiale. Dalla identificazione del contenuto dell'ufficio di scrutatore con il ruolo di pubblico ufficiale, rappresentante dello Stato nel corso delle operazioni elettorali, deriverebbe secondo il ricorrente un inevitabile conflitto con la coscienza di chi ritiene che sia stato violato il principio di laicità dello Stato: evidente, di conseguenza, la sussistenza di un vincolo eziologico tra il comportamento del prof. Montagnana, che ha inteso riaffermare la necessità che l'ordinamento garantisca in ogni sua manifestazione, e dunque anche nello svolgimento delle consultazioni elettorali, il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato ed il rifiuto dal medesimo addotto di assumere l'ufficio stesso. Contraddittoria sarebbe, inoltre, la sentenza per aver riconosciuto l'esistenza dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, escludendo invece la sussistenza del giustificato motivo di rifiuto.
Ma in realtà il contenuto dell'ufficio imposto consiste solo indirettamente, per conseguenza, nei compiti o nelle prestazioni ad esso connessi, ma direttamente ed immediatamente nella funzione di pubblico ufficiale che con la nomina si viene ad assumere (art. 40 co. 3 d.p.r. 30/3/1957, n. 361). Una volta designato, infatti, lo scrutatore svolge una pubblica funzione, un'attività, cioè, che è diretta manifestazione di pubbliche potestà o - in senso enfatico - dell'autorità dello Stato per la presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. proc. pen. novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 (cfr. Cass. sez. un. 24/09/1998, n. 10086, ced 211190). Il contenuto dell'ufficio è, quindi, quello di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. sez. un. 27/03/1992, n. 7958, ced 191173): e, quindi, innanzitutto la «inserzione nell'ufficio» (Cass. 5/5/1992, n. 5332, ced 189972). È in relazione a questo immediato contenuto dell'ufficio che va quindi valutata l'esistenza del rapporto di causalità immediata con il motivo del rifiuto: ed essa, se pur dubbia o non appariscente in relazione ai singoli compiti assegnati allo scrutatore, riemerge allora con immediatezza. Infatti, il ricorrente ha rifiutato di «svolgere la funzione di scrutatore», piuttosto che i compiti ad essa connessi, e cioè l'inserzione come pubblico ufficiale in una amministrazione, che, non provvedendo «affinché venga rimosso qualsiasi simbolo o immagine religiosa da tutti i seggi elettorali», non garantisce, contro il suo convincimento, «il rispetto della irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino» e del «supremo principio costituzionale della laicità dello Stato».
A differenza dell'attuale disciplina - secondo cui l'albo degli scrutatori è formato su base volontaria e comprende, quindi, solo i nominativi degli elettori che desiderano essere inseriti in esso e ne fanno apposita domanda (art. 1 e 3 l. cit., come mod. dall'art. 9 l. 120/99) - la legislazione vigente all'epoca del fatto in esame prevedeva un albo formato su base obbligatoria, collegata a due fatti indipendenti dalla volontà del soggetto: iscrizione nelle liste elettorali e sorteggio. Si trattava, pertanto, di un ufficio non volontario ma, come definito nella sentenza di annullamento con rinvio, «imposto». Di conseguenza, all'epoca del fatto eventuali situazioni di conflitto interiore tra i propri convincimenti ed il contenuto dell'ufficio imposto non potevano trovare né la soluzione radicale, implicita nell'attuale disciplina, della pura e semplice rinuncia alla domanda né quella, comunque anticipata, della rinuncia, una volta sorteggiato il proprio nominativo, all iscrizione nell'albo: la rinuncia, infatti, era un atto non potestativo ma condizionato alla ricorrenza di «gravi, giustificati e comprovati motivi» (art. 3 cpv. l. cit.), la cui attualità andava evidentemente valutata rispetto al momento della formazione dell'albo e non a quello, futuro ed incerto, della nomina. Con riferimento a questo momento, perciò, la legislazione all'epoca vigente non offriva allo scrutatore sorteggiato e nominato altro rimedio di soluzione del conflitto che quello del rifiuto motivato dell'ufficio: posizione che il Montagnana assumeva ed esponeva con immediatezza dopo la comunicazione della nomina, come risulta dalla narrativa in fatto della sentenza impugnata.
Il detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi. Infatti, il concetto di laicità affermato con la sentenza 203/89 cit. non coincide con quello classico ed autorevolmente sostenuto in dottrina della irrilevanza, e quindi indifferenza, dello Stato ma, all'opposto, «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Si tratta in questo senso di una laicità positiva o attiva, intesa come compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti (art. 3 cpv. Cost.) in modo da «uniformarsi» (corte cost. 27/4/1993, n. 195) a «quella distinzione tra "ordini" distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o "supremo" principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato» (corte cost. 8/10/1996, n. 334). Così, per esempio, l'eliminazione, operata da quest'ultima sentenza come dalla precedente 5/5/1995, n. 149, dalla formula del giuramento di ogni riferimento alla divinità, sul presupposto che «la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato», neutralizza l'efficacia civile, cioè il valore pubblico e strumentale ai fini dello stato, del fattore religioso: non esclude dalla sfera pubblica gli atti di valenza religiosa e non modifica, quindi, ne riduce il tasso di pluralismo, ma all'opposto va «nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare».
Diametralmente opposta, com'è evidente, la laicità come «profilo della forma di stato delineata nella carta costituzionale della Repubblica» (corte cost. 203/89 cit.). In particolare, l'imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità (altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia. Anche per tal via, quindi, si conferma l'immediatezza del rapporto tra motivo del rifiuto e contenuto dell'ufficio imposto. Ma se ne ricava pure - va osservato anche al fine di valutare la serietà e la responsabilità della posizione del ricorrente - l'attuabilità della condizione da lui posta, non impossibile in quanto non estranea agli ordinari poteri della pubblica amministrazione perché richiedente, per esempio, solo un intervento legislativo. Come risulta dalle citazioni, infatti, il crocifisso è ricompreso tra gli arredi delle aule e degli uffici da una serie di circolari ministeriali, destinate alle autorità subordinate, la cui modificazione rientra pienamente nel potere dell'amministrazione pubblica.
Neppure è sostenibile la giustificazione collegata al valore simbolico di un'intera civiltà o della coscienza etica collettiva e, quindi, secondo un successivo parere del consiglio di stato 27/4/1988, n. 63, «universale, indipendente da una specifica confessione religiosa». In altro ordinamento dell'unione europea s'è ritenuto, viceversa, una sorta di «profanazione della croce» non considerare questo simbolo in collegamento con uno specifico credo (cosi Bundes Verfassungs Gericht, 16 maggio 1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'affissione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche della Baviera per la conseguente influenza sugli alunni obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso). Ma anche nel nostro ordinamento la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., come ha recentemente ricordato corte cost. 14/11/1997, n. 329, laddove ha sottolineato - con un'affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata - come «il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione». E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso. D'altro canto, la motivazione del consiglio di stato, siccome fondamentalmente basata sul non contrasto tra il principio di uguale libertà delle confessioni religiose e l'esposizione del simbolo indicato, è testualmente mutuata, con gli aggiustamenti richiesti dal caso, da corte cost. 28/11/1957, n. 125, riguardante la diversa tutela penale stabilita dall'art. 404 c.p. Ma quella posizione, che attribuiva alla religione cattolica un valore politico - simbolo della «civiltà e della cultura cristiana», come ripete il consiglio di stato -, già ridimensionata da corte cost. 28/7/1988, n. 925, è stata espressamente superata da corte cost. 329/97 cit., che ha evidenziato come la visione, strumentale alle finalità dello stato, della religione cattolica come «religione dello Stato» «stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato»: che è all'evidenza il caso anche delle norme sull'esposizione dell'immagine del crocifisso. Va per completezza rilevato che accanto alle norme interne dettate con le ricordate circolari se ne rinvengono altre di natura regolamentare, contenute nell'art. 118 r.d. 30/4/1924, n. 965, e nell'All. c) r.d. 26/4/1928, n. 1297, e ritenute da cons. stato cit. non incise dagli accordi di modificazione dei patti lateranensi, siccome precedenti quei patti. Tali norme secondarie riguardano solo le scuole elementare e media e si connettono all'art. 140 r.d. 15/9/1860, n. 4336, contenente il regolamento per l'istruzione elementare di attuazione della 1. 13/11/1859, n. 3725 (cosiddetta legge Casati), che prescriveva appunto il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche. Esse, quindi, non diversamente da quella legge, trovano fondamento nel principio della religione cattolica come sola religione dello stato, contenuto nell'art. 1 dello statuto albertino: principio che proprio il punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione del 1984 considera espressamente - se pur ve ne fosse stato bisogno dopo l'entrata in vigore della Costituzione - non più in vigore, con conseguenti ricadute implicite sulla normativa secondaria derivata. Il rapporto di incompatibilità - nel detto parere sbrigativamente ritenuto insussistente con i sopravvenuti Accordi del 1984, rilevante per l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone, quindi, direttamente non con quelle norme regolamentari bensì con il loro fondamento legislativo: l'art. 1 dello statuto albertino espressamente dichiarato non più in vigore «di comune intesa» (preambolo del prot. add.) con la Santa Sede. Va pure aggiunto che, peraltro, quelle norme, in quanto non prevedono una rimozione del simbolo religioso ogni volta che l'aula venga messa a disposizione dell'amministrazione dell'interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si pongono - non diversamente da quelle interne - in contrasto con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di comunicazione iconografica, non ammettendo per esempio «la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi» (art. 14 u. co. d.p.r. 361/57 e succ. mod.). Sta di fatto, tuttavia, che la condizione apposta dal ricorrente non si è verificata e che egli ne ha tratto motivo, al momento dell'assunzione dell'ufficio, per non ritenere garantito il principio di laicità dello stato e quindi - con un rapporto tra causa ed effetto - di imparzialità della propria funzione di scrutatore, inducendolo ad un'azione di rifiuto adeguata a tali principî costituzionali.
Si rileva in proposito dalla sentenza impugnata che il motivo addotto dal ricorrente riguarda, insieme al rispetto della laicità, la «libertà religiosa e di coscienza», cui egli immediatamente dopo la comunicazione della nomina aveva scritto nella lettera al Presidente della Repubblica di «non intendere rinunciare». Fin dall'inizio, quindi, e non solo al momento dell'immissione nell'ufficio, era stato denunciato il rischio - non circoscritto allo specifico seggio di designazione ma riferito all'intera organizzazione elettorale in relazione alla dotazione obbligatoria di arredi dei locali, comprendente il crocifisso - di un grave turbamento di coscienza a causa del conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il dovere morale di osservare un dettame della propria coscienza sulla necessaria garanzia di laicità e di imparzialità di quell'ufficio (secondo una dinamica analoga a quella analizzata per esempio da corte cost. 149/95 cit.). Ora la libertà di coscienza, prospettata per dir così a tutto tondo, non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione dell'agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e cioè l'intera amministrazione (sarebbe come se la «obiezione di coscienza» al servizio militare per opposizione all'uso delle armi ex art. 1 l. 8/7/1998, n. 230 non fosse esercitabile da parte del cittadino destinato a compiti meramente amministrativi). Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione. La libertà di coscienza, infatti, è un «bene costituzionalmente rilevante» (sent. 18/7/1989, n. 409) e quindi «dev'essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana» (sent. 5/5/1995, n. 149, che richiama la n. 467 del 19/12/1991), al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: «libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa» (sent. 334/96 cit.). Ne consegue che questa libertà, nel «pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona» (sent. 3/12/1993, n. 422), va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento, operate dall'alta corte alla luce di quel parametro.
Nella specie non è dubitabile la liceità - ed anzi, come ricordato dall'imputato, il particolare valore morale e sociale, riconosciutogli con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p - del motivo da lui addotto: vale a dire il rispetto del principio di laicità e della libertà di coscienza, che ha direttamente determinato il rifiuto e che, rendendolo non contraddittorio con i valori costituzionali, ne esclude perciò l'antigiuridicità. Un'interpretazione realistica, che collochi il «giustificato motivo» nel contesto di azione e comunicazione determinato dalla carta costituzionale, svolge una funzione adeguatrice all'eliminazione della rilevanza preminente ed esclusiva per l'addietro assegnata ai simboli della religione cattolica, in quanto strumentalmente assunta come religione dello stato. Invero, nella motivazione della sentenza 440/95 cit., in forza della quale la bestemmia contro i «simboli e le persone venerati nella religione dello Stato», tra cui il crocifisso, non è più preveduto dalla legge come reato, la corte costituzionale indica l'obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di «tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse»: pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio «pubblico» della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione delle altre. Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose.
Il presidente (Mariano Battisti) L'estensore (Nicola Colaianni)
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA |