IL CASO
LUIGI TOSTI
Storia di ordinaria caccia alle streghe laiche
1/05/08 - Lettera del Dott. Luigi Tosti
Vi allego il testo di una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha condannato la Grecia per aver costretto un avvocato a manifestare i propri convincimenti religiosi in occasione della prestazione del giuramento previsto per l'inizio della sua attività forense (la formula del giuramento, infatti, era predisposta in modo tale da far supporre che il giurante fosse di fede cristiano-ortodossa).
La Corte Europea ha affermato che "la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, ovverosia il diritto dell'individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha -o non ha- tali convincimenti. Le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell'individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, o di costringerlo a manifestare i suoi convincimenti in merito alla divinità. Questo è tanto più vero nel caso in cui una persona è costretta ad agire in tal modo allo scopo di esercitare certe funzioni, segnatamente in occasione della prestazione di un giuramento". Il che la dice lunga sul "livello" di cultura giuridica dei giudici italiani, che hanno invece tranquillamente scritto in vari provvedimenti giurisdizionali che la presenza dei crocifissi nei seggi elettorali non determina la lesione del diritto di libertà religiosa degli atei o credenti in altre religioni, perché costoro hanno la possibilità dichiederne la temporanea rimozione durante il voto (questo vale a maggior ragione per il mio caso, dal momento che per me è stata addirittura allestita un'aula-ghetto, dove avrei dovuto esercitare sino a pensionamento, come un appestato, le mie funzioni di giudice). Segnalo, altresì, che questa sentenza rende palese la violazione del diritto di libertà religiosa da parte dei vari preti che, durante il periodo pasquale, si presentano alle nostre case per "benedirle" (rectius: maledirle), oppure dei vari testimoni di geova che suonano ai nostri campanelli per far opera di nostra conversione: sarà dunque il caso che l'UARR si faccia promotore presso il Ministro dell'Interno affinché questi emani direttive atte ad impedire che si ripetano da parte dei preti & affini simili illecite attività. Diffide dovrebbero essere inoltrate alla CEI e ai testimoni di geova affinché si astengano dall'esercitare simili pratiche, con minaccia di azioni legali per il ristoro del danno derivante dalla lesione del diritto di loibertà religiosa (la CEDU ha liquidato 2.000 euro, nel caso di specie). Allego anche il file contenente il testo di una lettera del Presidente del Tribunale di Ragusa che, dopo aver rimosso i crocifissi dal tribunale, perché lesivi del principio di laicità e del diritto di eguaglianza dei cittadini, ha respinto la richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocatri di Ragusa che pretendeva che venissero riappesi. Credo che la lettera del presidente del tribunale meriti di essere pubblicata sul sito dell'UAAR. Vi segnalo, altresì, che sono in possesso dei files, formato MP3, relativi all'udienza dinanzi al Tribunale dell'Aquila del 21 febbraio scorso, in seguito alla quale ho riportato l'ulteriore condanna. Si tratta di files che andrebbero messi in rete, sia per rendersi conto di "come" viene portato avanti il processo a mio carico, sia perché si avrà l'opportunità di ascoltare il mio interrogatorio quando tra l'altro affermo, in pubblica udienza, che il crocifisso è il vessillo della Chiesa cattolica, cioè della più grande associazione per delinquere e della più grande banda di falsari della storia del Pianeta (vedrete, poi, quali saranno le reazioni del Pubblico Ministero e del Tribunale). Se avete interesse a riceverli, fatemelo sapere: ve li invierò via e.mail. Saluti Luigi Tosti |
22/02/08 - Da il Resto del Carlino TRIBUNALE DELL'AQUILA |
15/01/08 - Criminale discriminazione religiosa del magistrato Luigi Tosti (*)
(*) Il giudice Luigi Tosti chiede allo Stato Italiano che vengano rimossi dalle aule giudiziarie i simboli religiosi per rispettare il principio supremo di laicità affermato dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.
Al Procuratore della Repubblica di Campobasso
Al GIP del Tribunale di Campobasso N. 6-3781-07 R.G. Mod. 21 Procura Repubblica di Campobasso Oggetto: Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. Dott.ssa Rossana Venditti del 17.12.2007, nonché memoria difensiva, relativi alla denuncia penale per il reato di discriminazione religiosa (art. 3 L. 654/1975) presentata il 22 novembre 2007 da Luigi Tosti contro i Giudici del Tribunale dell’Aquila dott. NOVELLI Giovanni Presidente, dott. CIOFANI Carla, giudice, dott. GRIMALDI Alfonso, giudice. (R.G. 6-3781-07 Mod. 21).
Io sottoscritto Luigi Tosti, presa visione della richiesta di archiviazione in oggetto, stranamente non indicante le generalità delle persone da me denunciate, bensì la sibillina sigla “PE/DE”, propongo opposizione contro la stessa per i motivi che seguono e, contestualmente NOMINO MIO DIFENSORE l’AVV. DARIO VISCONTI del foro dell’Aquila, Via XX settembre n. 19. MOTIVI Premetto e ricordo che il sottoscritto opponente è un cittadino italiano che, almeno stando alla Costituzione Italiana ed alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, “dovrebbe godere” del DIRITTO INVIOLABILE di NON ESSERE DISCRIMINATO a causa della “razza” o della “confessione religiosa ma che, in virtù della normativa “fascista” e degli altrettanto criminali precetti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, cioè di quella che -a buon diritto e per pieni meriti storici- è stata giustamente definita come la più grande associazione per delinquere e la più grande banda di falsari che sia mai esistita sulla faccia del pianeta Terra- è stato e viene tuttora DISCRIMINATO perché considerato uno “sporco e perfido ebreo”, responsabile di “Deicidio” ed appartenente a una razza condannata da Dio. Premetto e ricordo, altresì, che questo “sporco ebreo” è stato grottescamente tratto a giudizio dinanzi al Tribunale dell’Aquila perché vittima di atti di criminale discriminazione razziale-religiosa da parte del Ministro di Giustizia, e cioè perché, dopo aver invano preteso che venissero rimossi i crocifissi (cioè i “vessilli” della più grande Associazione per delinquere della Storia, autrice dei più efferati crimini contro l’umanità, perpetrati e condivisi per circa 2.000 anni, senza soluzione di continuità, da criminali Pontefici e da criminali gerarchi ecclesiastici) o che, in alternativa, venisse autorizzato ad esporre a fianco dei crocifissi le sue menorà ebraiche, si è rifiutato di SEGUITARE a SUBIRE QUESTA PALESE DISCRIMINAZIONE CRIMINALE, cioè di dover tenere le udienze con l’imposizione del crocifisso, grottescamente appellato dalla circolare del ministro di Giustizia fascista come “simbolo venerato, ammonimento di Verità (??) e Giustizia (??)”, e col CONTESTUALE DIVIETO di esporre la menorà ebraica. Premetto e ricordo che questo “sporco e perfido ebreo” -come “amorevolmente” appellato da Voi Cattolici che appartenete, per “volere Divino”, ad una “Razza Superiore”- si è regolarmente presentato, il 22 novembre 2007, dinanzi al Tribunale penale dell’Aquila, composto dai magistrati sopra indicati, per affrontare -come è diritto di qualsiasi cittadino- il processo intentato a proprio carico. PRELIMINARMENTE, però, lo sporco ebreo HA PRETESO di ESSERE CONSIDERATO dai TRE GIUDICI come UN ESSERE UMANO, AVENTE gli STESSI DIRITTI e la STESSA DIGNITA’ che lo STATO ITALIANO FASCISTA ATTRIBUISCE agli APPARTENENTI alla “SUPERIORE RAZZA CATTOLICA”: per la precisione lo “sporco e perfido ebreo” HA PRETESO che VENISSERO RIMOSSI I CROCIFISSI o che, IN ALTERNATIVA, VENISSERO ESPOSTI GLI ALTRI PROPRI SIMBOLI RELIGIOSI, in applicazione del principio di EGUAGLIANZA e NON DISCRIMINAZIONE, preannunciando in modo esplicito che avrebbe proposto denuncia penale in caso di mancato accoglimento dell’una o dell’altra delle richieste. Il suddetto Collegio -presumibilmente formato da giudici Cattolici, stando almeno alle “statistiche” diffuse dalla Chiesa Cattolica e dallo Stato italiano, che appioppano la qualifica di “cattolici” al 98 % della popolazione- ha disatteso la prima richiesta affermando, testualmente, che “il simbolo del crocifisso non può in nessun modo considerarsi come fonte di discriminazione di un cittadino ateo, ovvero professante diversa religione, perché non limita in nessun modo la facoltà in concreto di professare il diverso credo, né viola la dignità dell’essere umano, e non costituisce ostacolo all’imparzialità del giudice che non è condizionato nelle sue decisioni da tale presenza”. Come vanamente evidenziato nella denuncia sporta il 22.11.2007, però, i tre giudici in questione hanno DELIBERATAMENTE OMESSO DI PRONUNCIARSI SULLA SECONDA ISTANZA, non sapendo evidentemente che cosa “inventarsi” e “a quale santo votarsi” per giustificare perché la menorà ebraica e gli altri simboli religiosi -che parimenti non potevano considerarsi “fonte di discriminazione per i cattolici”- non potevano essere esposti a fianco dell’augusto crocifisso. Alla luce di questa incontestabile VERITA’ OGGETTIVA è squisitamente assurdo e grottesco che qualcuno possa sostenere che non integri un “COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO” quello di chi consente che SOLO gli IMPUTATI di FEDE CATTOLICA si possano giovare -allorché compaiono nelle aule giudiziarie- della PRESENZA SIMBOLICA del LORO IDOLO, mentre agli IMPUTATI di FEDE EBRAICA o di ALTRA FEDE o CREDO debba essere inibito di giovarsi della medesima presenza simbolica dei loro idoli e/o dei loro simboli ideologici. La valenza criminale di questa discriminazione è pari a quella di chi consentisse ai cattolici di esibire i propri crocifissi negli ospedali o nei carceri e negasse identico diritto agli appartenenti ad altre fedi religiose. Ebbene, il P.M. dott.ssa Rossana VENDITTI -presumibilmente anche Lei Cattolica (secondo la statistica) e, quindi, poco incline a rinunciare ai propri privilegi e a valutare le “discriminazioni” che non la toccano- ha chiesto la sollecita archiviazione della denuncia dello “sporco ebreo”, senza espletare alcuna attività istruttoria, con una motivazione del tutto apodittica e di tredici parole, e cioè perché “non si rinviene natura discriminatoria, a carattere religioso, nei fatti denunciati il 22.11.2007”. Questa “motivazione” lascia a dir poco interdetti, perché è grottesco che l’autorità giudiziaria italiana si faccia paladina di patenti atti di criminale discriminazione religiosa, perpetrati addirittura da organi istituzionali dello Stato, senza fornire la radice cubica di mezza sillaba di motivazione sul “perché mai gli imputati Cattolici debbano usufruire del privilegio di marcare le aule di giustizia col loro idolo divino, usufruendo quindi del “conforto” e del “supporto” del loro DIO durante l’intero dibattimento, mentre agli imputati ebrei o di altra fede o credo sia precluso il pari diritto e la pari opportunità, cioè quella di esporre pubblicamente, sulle pareti delle aule, i LORO IDOLI, usufruendo durante i processi del medesimo “conforto” e del medesimo “supporto”: CI VUOLE SOLTANTO UNA NOTEVOLE DOSE DI MALA FEDE per sostenere che non ricorra, nel caso di specie, una PATENTE e CRIMINALE DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La stessa notevole dose di malafede che ha portato l’attuale Guardasigilli Mastella ad affermare, in risposta ad esplicita question time dell’On.le Turco, che il crocifisso merita di essere esposto in base ad una semplice circolare, peraltro dell’era fascista, mentre la menorà ebraica non lo merita perché -si badi bene- occorrerebbe all’uopo una.... LEGGE del Parlamento!!!!!!!!!!!!! In ogni caso, la prova oggettiva della mala fede del Collegio aquilano risiede in queste DUE circostante di fatto, in ordine alle quali si chiede supplemento di indagine:
Nel supportare questa replica, l’imputato Tosti Luigi rappresentava ai tre giudici che in un caso del tutto analogo, deciso dalla Cassazione penale con sent. n. 3376/2001, era stato censurato il comportamento di un Tribunale che aveva processato in contumacia un imputato, portatore di handicap, che aveva rappresentato la sua impossibilità a presenziare al dibattimento a causa del mancato abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo di giustizia: in quel caso, infatti, la Corte Suprema aveva stabilito che i cittadini handicappati avevano il sacrosanto diritto al rispetto dei propri DIRITTI all’EGUAGLIANZA ed al rispetto della “DIGNITA’” e che l’OBBLIGO di ATTIVARSI, per far sì che venissero abbattute le barriere architettoniche, incombeva sulle autorità pubbliche -cioè giudici e sindaci- e non, grottescamente, sui cittadini titolari di tali DIRITTI. Concludeva, pertanto, affermando che ANCHE sui tre giudici aquilani incombeva l’obbligo di attivarsi presso il Ministro per chiedere la rimozione dei crocifissi o l’aggiunta di altri simboli perché, in caso contrario, si sarebbe concretizzato un criminale atto di discriminazione religiosa ai suoi danni. Ebbene, i tre giudici aquilani, resisi conto dell’inconsistenza della tesi prospettata dal presidente dott. Novelli, hanno deliberatamente OMESSO di decidere la questione prospettata dallo scrivente, non sapendo che cosa inventarsi per rigettarla. Questo comportamento omissivo -di cui si chiede l’accertamento attraverso altro supplemento di indagine, cioè con l’acquisizione del verbale d’udienza in forma fonica e trascrizionale- è stato dunque posto in essere allo scopo di perpetuare una situazione di CRIMINALE DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA, e cioè per negare all’imputato ebreo il rispetto dei suoi DIRITTI di EGUAGLIANZA e NON DISCRIMINAZIONE in CAMPO RELIGIOSO: i tre giudici, infatti, erano stati messi in guardia sull’obbligo di attivarsi per far sì che venissero rispettati i DIRITTI all’EGUAGLIANZA e di PARI DIGNITA’ dell’imputato, ma nulla hanno fatto e, anzi, HANNO OMESSO di DELIBERARE su questa richiesta che, se esaudita, avrebbe eliminato qualsiasi discriminazione di stampo criminale ai suoi danni. Gravissima è la circostanza che i tre giudici abbiano perpetrato questa OMISSIONE solo e soltanto PERCHE’ NON ERANO IN GRADO DI FORNIRE UNA GIUSTIFICAZIONE, LOGICA e/o GIURIDICA, DI COTANTO “RAZZISMO RELIGIOSO”. E, in effetti, la motivazione che è stata addotta dal Collegio per affermare la “non discriminatorietà” della presenza del crocifisso sopra la loro testa è una motivazione che valeva e che vale -con tutta evidenza- anche per la menorah ebraica ed “anche” per tutti gli altri simboli religiosi: “anche” la menorà, infatti, “è un simbolo che non può in nessun modo considerarsi come fonte di discriminazione di un cittadino ateo, ovvero professante diversa religione, perché non limita in nessun modo la facoltà in concreto di professare il diverso credo, né viola la dignità dell’essere umano, e non costituisce ostacolo all’imparzialità del giudice che non è condizionato nelle sue decisioni da tale presenza”. E allora bisogna essere franchi: “Voi Cattolici” non potete seguitare a sperare di “fare i furbi” impunemente o, meglio, a credere di essere furbi perché, in realtà, siete ed avete concretamente dimostrato di essere, nei secoli, solo dei “razzisti” arroganti. Le motivazioni che sono state “furbescamente” quanto arrogantemente inventate -in varie sedi giudiziarie- per supportare la “legittimità” dell’ostensione del “Vostro” Idolo, valgono infatti -con ogni evidenza- anche per tutti gli altri idoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Concludendo, c h i e d o
“per avere, pur non esistendo alcun impedimento di legge e/o di fatto, intenzionalmente omesso di deliberare sulla richiesta dell’imputato Luigi Tosti di esporre, a fianco del crocifisso, la sua menorah ebraica e gli altri suoi simboli religiosi o, comunque, per aver omesso di attivarsi presso il Ministro di Giustizia per ottenere la rimozione dei crocifissi o, in subordine, l’autorizzazione dell’imputato ad esporre i suoi simboli a fianco del crocifisso, così ponendo in essere o, comunque, così cooperando e concorrendo col Ministro di Giustizia nel porre in essere comportamenti di discriminazione religiosa ai danni dell’imputato Luigi Tosti, al quale è stato imposto il simbolo religioso dei cattolici ed è stato contestualmente negato di usufruire dello stesso diritto e, dunque, della stessa opportunità di godere, durante la celebrazione del processo, del conforto morale e religioso indotto dalla presenza dei propri simboli religiosi” Rimini, 11 gennaio 2008 Luigi Tosti mobile 3384130312 P.S.: Mi preme far sapere che non sono un idiota e che, “conoscendo bene i miei polli” -cioè i Cattolici- so perfettamente che il loro ostinato ostracismo avverso il riconoscimento del diritto di eguaglianza, che pur compete alle “altre” religioni e/o credo, poggia sul fatto che affiancare al crocifisso altri simboli significherebbe non solo “turbare” la “sensibilità” dei razzisti cattolici, ma anche creare un’imbarazzo e un’enorme curiosità nell’opinione pubblica, anche estera: a quel punto, infatti, anche i marziani approderebbero presso i Tribunali italiani per ammirare le ridicole esposizioni di idoli. Luigi Tosti |
Comunicato del giudice Luigi Tosti Il 22 novembre 2007 ci sarà anche il dibattimento del secondo processo dinanzi al Tribunale dell'Aquila, al quale ho ovviamente reiterato la richiesta di rimuovere i crocifissi o, in subordine, di esporre il logo dell'UAAR, la menorà ebraica, il simulacro di Budda, la statua di Pallade Atena e le effigi di altre divinità atzeche, nordiche ed egizie, alle quali mi sono recentemente "convertito" dopo esserne rimasto "folgorato" durante un viaggio a Damasco. Per ora ho recuperato il logo dell'UAAR, una statua di budda e la menorà ebraica. Chiederò la parola per esporre le motivazioni giuridiche della richiesta, ricordando ai giudici che esiste la Costituzione, che esiste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che esiste l'art. 3 della legge 654/1975 italiana che sanziona con la reclusione sino a tre anni gli atti di discriminazione religiosa e preannuncerò loro che, se non solleveranno conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale o, in alternativa, non appenderanno in modo permanente a fianco dell'idolo del Dio biblico incarnato (tale è Gesù secondo la dottrina ufficiale della Chiesa) questi miei simboli in ossequio al principio secondo cui TUTTE le ideologie religiose sono UGUALI ED HANNO PARI DIGNITA’ DINANZI ALLA LEGGE, mi rifiuterò di presenziare all'udienza, revocherò la nomina dei miei difensori di fiducia (non intendo subire processi da parte di un'Amministrazione della Giustizia italiana "RAZZISTA") e mi recherò immediatamente presso la locale Procura della Repubblica di LAquila per formalizzare contro di essi la denuncia per il delitto di "discriminazione religiosa" previsto e punito dall'art. 3 della legge 654/1975 (se non altro per la curiosità di leggere -e poi pubblicizzare- le rocambolesche "motivazioni" con le quali i giudici "insabbieranno" questa mia denuncia). |
16/09/07 Carissimi, Vi informo che, purtroppo, sono stato costretto a chiedere il rinvio, per motivi di salute, dell'udienza che si sarebbe dovuta tenere il 21 settembre prossimo dinanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, relativa al procedimento attivato a mio carico dal Ministro di Giustizia Clemente Mastella, su istigazione del suo compagno di governo Francesco Storace, per RITORSIONE nei miei confronti, e cioè per avergli chiesto di rimuovere dalle aule pubbliche dei Tribunali i simboli della sua religione.
Dal momento che si stavano organizzando movimenti di sostegno a mio favore, anche con partecipazione diretta all'udienza. che è pubblica, Vi prego di diffondere la notizia per evitare che qualcuno faccia inutili viaggi a Roma.
Sarà mia cura informarvi sulla nuova data del dibattimento, che ho caldeggiato sia più breve possibile.
Cordiali saluti
Luigi Tosti, RIMINI
tel. 0541 -789323; 338-4130312
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La Laicità è un reato ? Manifestazione per la Laicità a Roma il 21 settembre alle ore 09,00 in Piazza Indipendenza. Il Giudice Luigi Tosti sarà nuovamente chiamato in causa dal CSM. La sua unica colpa ? ... Essere "troppo laico" ! Tutto iniziò quando tra il 2004 ed il 2005 il giudice decise di sospendere le udienze presso il tribunale di Camerino perchè non venne accolta la sua richiesta di rimuovere i crocifissi dalle aule di tribunale (e a tal fine rinunciò anche al proprio stipendio). Questo gesto gli costò una lunga serie di ritorsioni da parte delle istituzioni per sospensione pubblico servizio. Il Giudice Tosti non ha mai declinato le proprie responsabilità circa le proprie funzioni, ma lo stato italiano si è ben guardato dal riconoscere le proprie responsabilità nel garantire la laicità delle sue istituzioni. Ancora oggi troppi cittadini si chiedono perchè in un'aula di tribunale debba essere esposto un simbolo religioso e non l'emblema della Repubblica Italiana a cui le nostre leggi e le nostre istituzioni dovrebbero fare riferimento. Ancora oggi troppi cittadini si chiedono perchè un giudice (che desidera che il principio di laicità dello stato sia rispettato per tutti, soprattutto nelle aule di giustizia) sospende le udienze e viene giustamente perseguito per "interruzione di pubblico servizio", mentre un farmacista o un medico dipendenti di strutture pubbliche che si dichiarano obiettori (e che finiscono per imporre agli altri i dettami della loro religione) possono tranquillamente sospendere un servizio pubblico senza che questo comporti per loro la minima sanzione. |
| 23/12/06 - Sconcertanti e paradossali le motivazioni del CSM che condanna Luigi Tosti e nello stesso tempo gli da ragione. Riceviamo in data odierna dal Dott. Tosti.
Il 31 gennaio scorso il CSM ha comminato la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio al giudice di Camerino Luigi Tosti perché si è rifiutato di tenere le udienze sia perché il Ministro di Giustizia ha omesso di rimuovere i crocifissi cattolici dalle aule sia perché, soprattutto, lo ha discriminato negandogli il pari diritto di esporre il proprio simbolo, cioè la menorà ebraica. La motivazione dell'ordinanza è stata comunicata al diretto interessato il 20 dicembre, cioè a distanza di ben undici mesi. "Il Consiglio Superiore della Magistratura -commenta con un misto di soddisfazione e di sconcerto il dott. Tosti- ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata, dal momento che la circolare fascista del Ministro Rocco deve ritenersi tacitamente abrogata sin dal 1948 per incompatibilità con la Costituzione repubblicana, innanzitutto perché si tratta di "un atto amministrativo privo di fondamento normativo e, quindi, contrastante con il principio di legalità dell'azione amministrativa, desumibile dagli articoli 97 e 113 della Costituzione, dal quale deriva che ogni atto amministrativo deve essere espressione di un potere riconosciuto all'Amministrazione da una norma", tant'è, soggiunge il CSM, che per poter esporre i simboli nazionali negli uffici pubblici il legislatore ha dovuto emanare ben due leggi. In secondo luogo, poi, il CSM riconosce che la circolare fascista "appare in contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico (in tal senso Cassazione, Sezione Unite, 18.11.1997, n. 11432 e Sez. Disciplinare 15.9.2004, Sansa) che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a costituzione. Ne consegue, da un lato, che in materia religiosa lo Stato deve essere equidistante, imparziale e neutrale e, dall'altro, che l'ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili debbono rimanere separati, con la conseguenza che in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie o che si ricorra ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia di precetti statali: la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato. La libertà di coscienza (espressamente riconosciuta anche dall'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e la libertà di religione debbono essere lette come affermazione non solo positiva, di tutela delle convinzioni o della fede professata, ma anche in senso negativo, come tutela di chi rifiuti di avere una fede e, pertanto, deve essere garantita sia ai credenti che ai non credenti, siano essi atei o agnostici. Dal carattere "fondante" della libertà di coscienza deriva anche che nelle valutazioni costituzionali relative ai profili dell'eguaglianza in materia religiosa il dato quantitativo, l'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione, non può essere rilevante. Alla luce dei rilievi ora svolti appare convincente la tesi dell'incolpato secondo la quale l'esposizione del crocifisso nelle aule di giustizia, in funzione solenne di "ammonimento di verità e giustizia", costituisce un'utilizzazione di un simbolo religioso come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato. Del pari persuasiva sembra l'affermazione che l'indicazione di un fondamento religioso dei doveri di verità e giustizia, ai quali i cittadini sono tenuti, può provocare nei non credenti "turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni" e pertanto può ledere la libertà di coscienza e di religione." Il CSM "boccia" poi esplicitamente le sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato che hanno legittimato l'esposizione dei crocifissi nelle scuole per la loro supposta valenza "culturale": "anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocifisso -chiarisce il CSM- il problema della libertà di coscienza e del pluralismo si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello appunto culturale, ma non sarebbe risolto, in quanto dai principi costituzionali in precedenza individuati deriva che l'amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione e della cultura nazionale, sia pure largamente maggioritaria, a discapito di altri minoritari, in contrasto con il progetto costituzionale di una società "in cui hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte Cost., n. 440 del 1995)". In buona sostanza, dunque, dalla motivazione del CSM emerge che l'esposizione dei soli crocefissi nelle aule giudiziarie e, in genere, nei pubblici uffici, così come imposta dalla Madrepatria -cioè dal Vaticano e dalla Chiesa Cattolica- alla sua Colonia -cioè alla Repubblica Pontificia Italiana- calpesta il principio supremo di laicità delineato dalla Costituzione italiana e, quindi, l'obbligo costituzionale dei giudici di essere imparziali, calpesta il diritto dei cittadini, garantito sia dalla Costituzione che dalla Convenzione sui diritti dell'Uomo, di essere giudicati da giudici imparziali, calpesta i diritti fondamentali e costituzionali alla libertà di coscienza e di religione, che appartengono a me e a qualsiasi cittadino della Repubblica Pontificia, e, infine, calpestano il diritto costituzionale e fondamentale all'eguaglianza, senza distinzione di religione, dei cittadini non cattolici, atei o agnostici. Se la motivazione del CSM mi conforta e mi riconcilia con la Giustizia italiana, non mi conforta affatto constatare che l'unico giudice che abbia avuto, in Italia, il coraggio e la determinazione di rifiutarsi di calpestare la Costituzione e di difendere i diritti alla libertà religiosa e alla non discriminazione religiosa di tutti i cittadini italiani e, in particolare, dei non cattolici e dei non credenti, sia stato condannato, come un criminale, a sette mesi di reclusione e sia stato allontanato dalla Magistratura con ignominia per ristabilirne il supposto "prestigio" ed il supposto "decoro". Mi conforta ancor meno l'accusa disciplinare, mossami dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, di aver "gettato sconcerto" nell'opinione pubblica italiana per aver osato obbedire ai precetti impostimi dalla Costituzione e per aver osato difendere il diritto alla non discriminazione religiosa che mi appartiene e che appartiene a tutti i cittadini italiani. Non mi conforta constatare che i Ministri della Giustizia di questa Repubblica Pontificia pratichino costantemente il crimine della discriminazione religiosa ai danni dei cittadini non cattolici, seguendo supinamente le direttive del Papa e della Chiesa Cattolica, e cioè esponendo il solo simbolo delle "Superiore" religione cattolica, senza che nessun Pubblico Ministero si premuri di incriminarli. Auguro ai sudditi italiani di festeggiare con serenità la prossima ricorrenza della vera natività del Dio Mitra e quella, anche se falsa, della natività del suo emulo Gesù Cristo." Luigi Tosti, Via Bastioni Orientali n. 38, RIMINI. Tel. 0541 -789323; cell.: 338-4130312. E.mail: tosti.luigi@alice.it |
6/11/06 - La legge in Italia si amministra solo all' ombra del crocifisso. Oggetto : giudice Luigi Tosti |
| 6/11/06 -
Riceviamo dal giudice Tosti
Il Consiglio Superiore della Magistratura "boccia" il giudice "anticrocefisso" Tosti Luigi. Il CSM ha dichiarato il giudice Tosti Luigi non idoneo alla qualifica di magistrato di cassazione perché, pur essendo capace, laborioso e diligente sotto il profilo professionale, gli difettano "la correttezza, il riserbo e l'equilibrio". Questo giudizio negativo è stato tratto sia dalle circostanze che il magistrato, per sua stessa ammissione, è una sorta di "cane sciolto", che non è stato mai iscritto all'Associazione Nazionale dei Magistrati, non si è mai candidato ad elezioni politiche, che non conosce membri del CSM e non ha mai contatto nessuno per ottenere favori, sia dalla pendenza del procedimento disciplinare relativo alla sua "scelta di non svolgere più attività di udienza fino a quando non vengano rimossi dalle aule di giustizia i crocifissi, e ciò pur avendo avuto la disponibilità di un'aula priva di ogni simbolo religioso". "Questo provvedimento del CSM -dichiara il diretto interessato Tosti Luigi- si riferisce alla valutazione del triennio 1999-2002 ed è stato significativamente deliberato dopo che sono stato addirittura costretto a proporre e a notificare ben due denunce penali per omissione di atti di ufficio nei confronti dei membri del CSM i quali, a distanza di ben due anni dalla mia domanda, temporeggiavano, non sapendo a quali argomenti appigliarsi per respingerla. E, in effetti, è significativo il fatto che il CSM abbia deliberatamente violato la legge e le sue stesse circolari, decretando la mia idoneità sulla base di episodi che sono avvenuti nel 2005 (quindi inutilizzabili perché successivi al triennio 1999-2002) per quali, oltretutto, manca qualsiasi decisione disciplinare.Altrettanto significativa è la circostanza che il CSM si sia dimenticato di considerare -al pari del Tribunale dell'Aquila e della Procura Generale presso la Cassazione- che io avevo manifestato la piena disponibilità a tenere le udienze in presenza del mio simbolo, la menorà ebraica, e che il mio rifiuto è scaturito pertanto da atti di discriminazione religiosa. Evidentemente per il CSM -e non solo per il CSM- solo i "Cattolici" hanno il diritto di marcare con i loro idoli gli edifici pubblici, cioè di tutti gli italiani, perché appartengono ad una Superiore Razza religiosa. Significativa, infine, è la circostanza che il CSM mi addebiti il fatto di non aver accettato l'offerta di seguitare ad espletare il mio lavoro, sino a pensionamento, nell'aula-ghetto che è stata amorevolmente allestita per me. Spero che queste deliberate violazioni della legge e queste forme di razzismo vengano convalidate dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato e mi auspico, ovviamente, che lo stillicidio persecutorio nei miei confronti prosegua con costanza e con perfetta consapevolezza di impunità." Luigi Tosti, Via Bastioni Orientali n. 38, 47900 RIMINI. tel: 0541-789323; cell.: 338-4130312. E.mail: tosti.luigi@alice.it |
7/09/06
P.S.: dimenticavo di ricordare che il TAR del Veneto, con ordinanza n. 56 del 2004, ha ritenuto -in perfetta sintonia con la Corte di Cassazione penale- che le norme fasciste che impongono l'ostensione dei crocefissi nelle scuole violassero gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 (una vera e propria strage): pertanto ha sollevato un'eccezione di incostituzionalità delle norme fasciste. La Corte Costituzionale ha però dichiarato inammissibile la questione, trattandosi di norme regolamentari. A quel punto tutti davano per scontato l'accoglimento del ricorso da parte del TAR del Veneto. La Divina Provvidenza, però, ha fatto sì che due dei tre giudici che componevano il precedente Collegio venissero sostituiti e che il fascicolo, originariamente assegnato al relatore dr. Angelo Gabbricci, trasmigrasse nelle mani del nuovo Presidente, il dr. Umberto Zuballi: sicché, con sentenza 1110/2005, il TAR del Veneto si rimangiava tranquillamente tutto quello che aveva affermato un anno prima, affermando addirittura che il crocifisso è un simbolo "laico". |
| 5/09/06 -
Il Consiglio Giudiziario di Ancona "boccia" il giudice "anticrocefisso" Tosti Luigi perché non è iscritto all'Associazione Nazionale Magistrati né ad alcuna corrente politica della Magistratura e non si è mai candidato ad elezioni politiche.Per il Consiglio giudiziario di Ancona il giudice di Camerino Luigi Tosti è indegno di essere nominato magistrato di cassazione perché " non è iscritto all'Associazione Nazionale Magistrati né al alcuna corrente della magistratura, non si è mai candidato ad elezioni politiche, non conosce componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, non ha mai contattato membri del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Giudiziario o del Ministero di Giustizia per chiedere favori e perché, infine, non frequenta personaggi di spicco o di potere".Questi scelte comportamentali del dott. Tosti denotano -come ha sottolineato il Consiglio giudiziario di Ancona- una "inclinazione del magistrato alla mancanza di riserbo e alla disistima generalizzata verso i propri colleghi e un difetto di equilibrio e di autocontrollo", avvalorati dalla sua "pretesa di eliminare, quale privato cittadino, il crocifisso dalle aule giudiziarie o di esporre, a fianco del crocifisso, la menorà ebraica".In seguito a questa singolare motivazione -che sottintende che il "bravo magistrato" è quello politicizzato, colluso col Potere ed avvezzo a chiedere favori- la toga anticrocefisso ha fatto pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura una lettera provocatoria in cui dichiara di "essere pentito degli errori commessi" e di volersi oggi "ravvedere", "aderendo all'Associazione Nazionale Magistrati e a tutte le correnti della Magistratura, rinnegando l' insulsa pretesa di esporre l'immondo simbolo della menorà a fianco del crocifisso e considerando il Cattolicesimo come l'unica Religione depositaria dell'unica Vera Verità". Stranamente il CSM, cui compete la decisione finale, ha omesso di deliberare sulla sua pratica a distanza di quasi due anni, nonostante diffide e denunce penali per omissioni di atti di ufficio.In compenso, però, la Procura della Repubblica dell'Aquila ha attivato altri sei procedimenti penali per omissione di atti di ufficio contro il magistrato di Camerino, "per essersi indebitamente rifiutato di tenere le udienze a causa della presenza del crocifisso". Si attende, per questi processi, che venga fissata l'udienza preliminare dinanzi al GUP dell'Aquila."Anche per queste nuove accuse -commenta l'interessato- la Procura dell'Aquila si è stranamente dimenticata di esporre nei capi di imputazione la Verità, e cioè che il mio rifiuto è nato dalla mancata autorizzazione ad esporre a fianco del crocifisso il simbolo della menorà ebraica, cioè da un atto di palese discriminazione religiosa. Sono comunque curioso di vedere come sarà composto il collegio giudicante, dal momento che il precedente collegio che mi ha condannato è stato composto in violazione di norme della Costituzione, di disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di circolari del CSM e delle tabelle del Tribunale dell'Aquila: cioè includendo illegittimamente nel collegio il dr. Carlo Tatozzi, che si era già espresso a favore della permanenza dei crocifissi, ed escludendo il dr. Mario Montanaro, che si era espresso in senso opposto e che doveva far parte del collegio. Sono curioso di verificare quali siano i provvedimenti adottati dal Ministro di Giustizia , dalla Procura Generale e dal CSM per queste gravi irregolarità, che ho segnalato con esposto. Sono infine curioso di constatare se verrà allestita un'altra aula-ghetto per la celebrazione del mio processo e se l'attuale Ministro di Giustizia On.le Clemente Mastella, cui sto inoltrando richiesta in tal senso, rimuoverà tutti i crocefissi da tutte le aule di giustizia italiane, oppure farà orecchie da mercante come il suo predecessore On.le Roberto Castelli."
Luigi Tosti, Via Bastioni Orientali n. 38, 47900 RIMINI. tel: 0541-789323; cell.: 338-4130312. E.mail: tosti.luigi@alice.it |
| 5/09/06 -
Allego l'ultima "chicca", cioè la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, che, decidendo sul ricorso proposto nel 1992 (15 anni fa!) dall'insegnante Lazzarini Angelo, ha sancito la legittimità della "consuetudine" dell'esposizione del crocifisso nelle scuole, quando essa sia "condivisa dai funzionari e dai cittadini" e "rafforzata dalla decisione di alcuni genitori di ritirare i figli dalla scuola nel caso di mancato ristabilimento della consuetudine".Facendo un esempio parallelo, sarebbe come dire: la "consuetudine di vietare ai "negri" l'accesso nelle scuole italiane è da ritenere legittima, quando essa sia condivisa dal Preside, dagli insegnanti e dai genitori degli alunni e, anzi, rafforzata dalla decisione di alcuni genitori di razza bianca che hanno minacciato di ritirare i loro candidi pargoletti nell'ipotesi in cui si consenta agli "sporchi" bambini "negri" di frequentare la scuola".I miei personalissimi complimenti al TAR bresciano.Saluti
Luigi Tosti |
19/06/06 - Giudice Tosti e rimozione crocifissi dai luoghi pubbliciOggetto: Giudice Luigi Tosti e rimozione crocifissi dai luoghi pubblici.
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Caro Daniele :
Un saluto cordiale,:Ennio Montesi
enniomontesi@tiscali.it mobile 3393188116: Axteismo, No alla chiesa, no alle religioni Movimento Internazionale di Libero Pensiero http://nochiesa.blogspot.com:Nella foto, il parlamentare Daniele Capezzone e il giudice Luigi Tosti. |
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La Francia
si è mobilitata contro la condanna del giudice italiano Luigi
Tosti il quale si sta battendo a difesa e a sostegno del diritto di non discriminazione di tutti i cittadini. L’elenco verrà inoltrato al Parlamento Europeo, alle Nazioni Unite, all’Unesco, ad Amnesty International e ad altri organismi internazionali. E da qui si può inviare la propria adesione seguendo le istruzioni LEGGI |
| Aggiornamento
del 31/12/05 Il testo della sentenza del Tribunale dell'Aquila 18.11.05-15.12.05, che mi ha condannato per omissione di atti di ufficio è già pubblicata sul sito www.olir.it. Il mio primo commento telegrafico è il seguente. 1°) Il Tribunale ha completamente eluso la questione relativa alla nullità dell'intero dibattimento, derivante dal giustificato motivo (presenza dei crocefissi nelle aule giudiziarie italiane) per il quale io,nella mia qualità di "imputato" ed adducendo gli stessi motivi di libertà di coscienza ritenuti fondati dalla Cassazione nella sentenza 4273/2000, mi sono rifiutato di presenziare all'udienza: non è stata neppure vagliata la richiesta di sollevare conflitto di attribuzione o eccezione di incostituzionalità delle norme processuali che consentono la celebrazione del processo in assenza dell'imputato che, per motivi di libertà di coscienza collegati alla presenza obbligatoria dei crocefissi nelel aule di giustizia, si rifiuta di presenziare al dibattimento. 2°) il Tribunale ha omesso di esaminare il primo motivo da me addotto a sostegno della legittimità del mio rifiuto, e cioè che l'Amministrazione mi aveva negato il diritto di esporre la mia menorà ebraica a fianco del crocifisso, così compiendo un atto di discriminazione religiosa che ledeva sia il mio diritto costituzionale all'eguaglianza (che implica il diritto alla non discriminazione) che il mio diritto di libertà religiosa (non a caso l'art. 58 del regolamento penitenziario attribuisce a tutti i detenuti (e non ai soli detenuti cattolici) il diritto di esporre i propri simboli nell'ambiente penitenziario). Infatti, in relazione a questo comportamento "discriminatorio" dello Stato italiano "laico" (!?!?!?), che integra gli estremi della disciminazione religiosa prevista e punita come reato dall'art. 3 della L. 654/1975, io ho addotto di essermi rifiuto di esercitare le mie mansioni innanzitutto per legittima difesa, cioè per evitare di subire la discriminazione religiosa derivante sia dal diniego di esposizione del mio simbolo che dalla contestuale imposizione di un altro simbolo, nel quale non solo non mi identifico, ma dal quale mi dissocio per la sua storia criminale. Era dunque onere del Tribunale valutare la sussistenza o meno di questa scriminante e, comunque, di motivare per quale astruso motivo la mia richiesta di esporre il mio simbolo a fianco del crocifisso cattolico -cioè la "pretesa" di avere gli stessi diritti e la stessa dignità dei cattolici- dovesse ritenersi infondata e pretestuosa; 3°) del tutto erronea è l'affermazione che i principi relativi all'esimente della "libertà di coscienza", ritenuta sussistente dalla Cassazione nel caso del prof. Montagnana, non siano applicabili alla fattispecie del reato di "omissione di atti di ufficio", in quanto tale norma penale non prevede l'esimente speciale del "giustificato motivo". Innanzitutto l'art. 328 del codice penale sancisce che la punibilità del reato è subordinata alla circostanza che il rifiuto sia "indebito", e cioè che non sussista un giustificato motivo di rifiuto: pertanto le due ipotesi sono uguali. In secondo luogo -come vanamente esposto nella memoria difensiva- la Cassazione penale ha applicato l'esimente del "giustificato motivo" soltanto perché l'art. 108 D.P.R. 30.3.1957 n. 361 prevedeva espressamente questa scriminante: nel caso in cui essa non fosse esistita, tuttavia, è la stessa Corte di Cassazione che ha ventilato nella sentenza Montagnana, in modo esplicito, la necessità di sollevare una vera e propria eccezione di incostituzionalità. Così si esprime, infatti, la Corte al punto 9 della motivazione: "la libertà di coscienza.... va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento...: ma, nel caso, non si pongono problemi a livello costituzionale, giacché il bilanciamento degli interessi è già assicurato nella previsione della clausola penale del giustificato motivo". Il che, argomentando a contrario, significa due cose:A che l'esposizione del solo crocifisso lede i diritti inviolabili (libertà di coscienza) dello scrutatore e, quindi, necessariamente anche quelli dei votanti (si tratta, infatti, di diritti soggetti assoluti inviolabili, che possono esser fatti valere anche dal singolo erga omnes); B che, se l'art. 108 del DPR n. 361/1957 non avesse contemplato la clausola del "giustificato motivo", la Corte sarebbe stata addirittura costretta a sollevare l'eccezione di incostituzionalità della norma, in quanto lesiva dei diritti inviolabili dello scrutatore (e quindi anche dei votanti). E la riprova
concreta di queste argomentazioni a contrario è rappresentata
proprio dalla giurisprudenza costituzionale che si è interessata
dei vari casi di "libertà di coscienza" e, in particolare,
del caso dei testi che si sono rifiutati di prestare il giuramento a
causa dei riferimenti alla Divinità contenuti nelle formule prescritte
dalla legge, così incappando nel reato di cui all'art. 366 del
codice penale che punisce il teste che rifiuta di prestare il giuramento.
In quei casi, infatti, la norma penale non prevede alcuna esimente specifica
per l'ipotesi di "rifiuto di testimoniare per giustificati motivi"
ma, nonostante questo, il teste è stato poi assolto, dopo che
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
delle norme processuali che imponevano di giurare in nome di Dio. Quindi
è assolutamente infondato l'assunto che l'esimente della "libertà
di coscienza" può essere applicata solo in presenza di norma
penale che contempli la clausola del "giustificato motivo".
|
| Comunicato
Stampa del Dott. Tosti a commento della sentenza del Tribunale de L'Aquila
che l'ha condannato a 7 mesi di reclusione. Domenica, 20 novembre 2005 È stata scritta, in un'aula-ghetto allestita "senza crocifisso" e destinata appositamente ad uno "sporco" imputato non cattolico, una delle pagine più epiche della Giustizia italiana, perché si è finalmente inflitta una giusta ed esemplare condanna a chi, pretendendo di affiancare al sacro simbolo del crocifisso i propri falsi simboli, ha manifestato con sconfinata arroganza l'assurda pretesa di godere degli stessi diritti e della stessa dignità che la Repubblica Pontificia italiana accorda, giustamente, alla sola superiore razza dei Cattolici. Plaudo alla totale prevaricazione del mio diritto di difesa e all'imposizione del termine preventivo di "due minuti", che mi è stato benevolmente concesso dal GUP-Presidente del collegio per formulare ed illustrare le mie richieste. Mi rammarico pubblicamente con la Stampa per la limitazione del Suo diritto di cronaca e di ripresa audiovisiva, che ha impedito la documentazione della celebrazione del dibattimento nell'interesse della collettività e a garanzia della trasparenza della Giustizia. Spero che la mia sentenza di condanna -contro la quale ricorrerò- sia l'inizio di un incendio che risvegli le coscienze dei sudditi italiani che non intendono più tollerare l'emarginazione e la discriminazione che parte dei Cattolici attua ai danni degli atei, degli agnostici, degli ebrei, degli islamici, dei buddisti, degli evangelisti, dei valdesi, dei testimoni di Geova e di tutti coloro che si identificano in religioni diverse dalla loro. Spero che i 40 giorni per il deposito della motivazione della condanna siano sufficienti per giustificare la violazione dell'art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che sancisce che "ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione: questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religone o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e compimento di riti". Ringrazio tutti coloro che si sono sobbarcati i disagi e le spese di un viaggio per assistere alla celebrazione di questo cristallino processo che, spero, resterà impresso nella loro memoria. Ringrazio i deputati Enrico Buemi e Marco Pannella per l'appoggio morale e per la stima che mi hanno dimostrato con la loro presenza fisica a L'Aquila. Ringrazio infine il Dio dei Cattolici per avere offerto a mia moglie e a me l'opportunità di conoscere Marco Pannella e di stringere la "zampa" di questo leone radicale che è riuscito, contro la volontà della maggior parte degli italiani, a rendere più libera e più dignitosa l'esistenza di tutti gli italiani. Luigi Tosti |
| Ecco la straordinaria memoria difensiva del Giudice Luigi Tosti. E' molto lunga ma offre una grandissima quantità di riferimenti per ogni futura vertenza riguardante l'ostensione dei crocifissi nei pubblici edifici LEGGI |
| Da
Affari Italiani del 10/11/05
- Intervista al Giudice Tosti Il 18 novembre 2005 ci sarà la prima udienza. E il magistrato Luigi Tosti dovrà sedere dietro la sbarra come imputato. Il motivo? E' dal 9 maggio scorso che si rifiuta di tenere le udienze nel Tribunale di Camerino perchè l'Amministrazione Giudiziaria omette di rimuovere dalle aule pubbliche il crocifisso. Ha chiesto che non gli sia accreditato più lo stipendio, visto che "non svolgo più il mio lavoro perchè non rispettano i miei diritti". Ha scritto al Ministro di Giustizia Roberto Castelli e al Presidente della Repubblica Ciampi. Affari lo ha intervistato,
cercando di capirne di più su questa battaglia per la laicità
dello Stato. Che cosa chiede allo Stato? Di Benedetta Sangirardi
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| 27/10/05
- Risposta del dott. Luigi Tosti all' articolo di Sergio Romano sul Corriere della Sera del 26 ottobre 2005 Egregio Signor Romano, quale diretto interessato mi permetto di interloquire in merito alla risposta che Lei ha dato al lettore Pietro Ancona sul "caso" del giudice Tosti. Innanzitutto mi preme avvisarla che, se è vero che i lettori del Corriere sono stati informati sul mio caso da un articolo di Marco Imarisio del 25 settembre, è anche vero che, purtroppo, sono stato costretto a querelarmi per diffamazione proprio per quell'articolo nel quale, stravolgendo deliberatamente le dichiarazioni rilasciate nel corso di un colloquio telefonico, il giornalista mi ha tra l'altro attribuito frasi virgolettate da me mai rese. Sottolineo che è l'unica querela che ho proposto.Fatta questa puntualizzazione, mi complimento con lei perché è uno dei pochi giornalisti che ha avuto il coraggio di affermare che i crocifissi nei luoghi deputati all'esercizio di pubbliche funzioni sono divenuti da tempo anacronistici e costituiscono il retaggio illiberale della dittatura fascista e dello Statuto albertino.Non posso invece condividere il giudizio critico sul mio "sciopero": e questo perché il presupposto su cui si fonda non corrisponde affatto al vero.Il mio rifiuto di tenere le udienze non è infatti uno "sciopero" -cosa di per sé assurda- bensì la reazione legittima contro atti di discriminazione religiosa che lo Stato italiano ha posto in essere contro un lavoratore. Infatti, è bene che l'opinione pubblica sappia, una buona volta, che io ho manifestato la piena disponibilità a tenere le udienze in presenza del crocifisso, pretendendo, però, che lo Stato mi autorizzasse ad esporre i miei simboli religiosi: e questo perché -come ho puntualizzato- i "miei" simboli religiosi non sono razzisti e, dunque, non hanno alcun problema ad essere affiancati ai crocefissi. Purtroppo l'Amministrazione della Giustizia non ha riconosciuto il mio diritto di essere "uguale" ai cattolici, come sancito dall'art. 3 della Costituzione: di qui è nata la mia "reazione legittima" contro quella che considero, senza mezzi termini, una vera e propria discriminazione di stampo razzistico-religioso.In epoca non lontana una cittadina americana di colore si è rifiutata di cedere il posto ad un uomo "bianco" ed è stata perciò processata. In Italia un altro cittadino, che si è rifiutato di giurare a causa dei riferimenti a Dio contenuti nella formula del giuramento, è stato processato. Altro cittadino italiano, ateo e di origini ebraiche, si è rifiutato di fare lo scrutatore per la presenza dei crocifissi nei seggi ed è stato anch'egli processato. Questi processi, Le rammento, sono finiti con delle assoluzioni assai significative, perché con esse si sono finalmente affermati sacrosanti principi di civiltà, quali quello dell'eguaglianza e della pari dignità di qualsiasi uomo, indipendentemente dal colore della pelle, dal sesso, dal pensiero e dall'ideologia religiosa.E allora le chiedo, provocatoriamente: da quale parte sta? Dalla parte dello Stato razzista italiano o dalla parte dei cittadini discriminati? Lei si indigna contro l'ebreo che si rifiuta di farsi ghettizzare o di entrare in una camera a gas, oppure nei confronti dei criminali che vorrebbero ghettizzarlo o ucciderlo?Ebbene, il prossimo 18 novembre io dovrò comparire dinanzi ad un Tribunale per essermi rifiutato di essere discriminato da uno Stato razzista. Non so se a Lei questo le potrà sembrare grottesco: per me e per tutti quelli che combattono per l'affermazione dell'eguaglianza di tutti gli uomini (e quindi per l'affermazione del principio di laicità) questa è una grossa opportunità per costringere i giudici a prendersi le loro responsabilità e per far affermare principi di civiltà che sono oscurati dall'integralismo di alcune religioni. La saluto cordialmente. Luigi Tosti, Via Bastioni Orientali n. 38, 47900 RIMINI. |
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E questa è la lettera
di un lettore del Corriere |
|
Il
giudice Tosti restituisce gli stipendi al mittente.E' dal 9 maggio
che il giudice di Camerino Luigi Tosti si rifiuta di tenere le udienze:
e questo perché il Ministero di Giustizia omette di rimuovere
i simboli religiosi dalle aule, oppure di autorizzarlo ad esporre i
suoi. Ora, a distanza di quasi cinque mesi, il magistrato ha inoltrato
una lettera al Ministro Castelli e alla Corte dei Conti con la quale,
dopo aver affermato che "i Cittadini italiani hanno il diritto,
nella loro qualità di contribuenti, di non veder sperperato il
proprio danaro", ha poi invitato "l'Amministrazione della
Giustizia ad essere coerente con sé stessa, e cioè o a
rimuoverlo dalla Magistratura (visto che l'Amministrazione ritiene di
essere nel giusto) o a sospendere il pagamento degli stipendi". Luigi Tosti |
| Risposta
del Dr Luigi Tosti alla nostra campagna in suo favore |
|
Pubblichiamo
solo i messaggi di solidarietà con il giudice Luigi Tosti corredati
da un commento pervenuti a partire dal 24/09/05 |
| 8/10/05
Rinnovo la mia completa
e totale solidarietà, affetto, stima, amicizia e riconoscenza
al giudice Tosti per la esemplare battaglia che sta conducendo, a nome
di tutti gli italiani, per l'affermazione della laicità dello
Stato. |
| 24
Settembre 2005 L'Unità di Marzio Cencioni / Roma DA GIUDICE A IMPUTATO Dopo mesi di sciopero delle udienze per protestare contro la presenza del crocifisso nelle aule di giustizia, il giudice di Camerino Luigi Tosti ora finirà davanti a un tribunale pe nale. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila, accogliendo la richiesta del pm, lo ha rinviato a giudizio con l'accusa di omissione d'atti d'ufficio per «essersi indebitamente astenuto dal tenere le udienze». L'udienza è stata fissata per il 18 novembre prossimo. La notizia è stata confermata dallo stesso magistrato che non si lascia per nulla intimorire. «Non presenzierò nemmeno come imputato se dall'aula dove mi processeranno non sarà tolto il crocifisso». E spiega: «Il 18 novembre prossimo dovrò entrare in un'aula giudiziaria non in qualità di dipendente dell'Amministrazione giudiziaria ma come utente, e cioè come imputato: dal momento, però, che si riproporrà la stessa identica questione, inoltrerò al Tribunale dell'Aquila e al Ministro di Giustizia la richiesta di rimuovere i simboli religiosi dalle aule giudiziarie, preannunciando il mio rifiuto a presenziare all'udienza in caso di inottemperanza e sollevando quindi eccezione di incostituzionalità dell'art. 420 ter del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che costituisca legittimo impedimento dell'imputato a comparire il rifiuto a presenziare motivato dall'obbligatoria presenza del simbolo religioso del crocifisso nelle aule giudiziarie». «Mi sembra francamente grottesco - ha concluso il magistrato Tosti - dover essere giudicato, oltretutto per fatti collegati proprio all'indebita presenza del crocifisso, da giudici confessionali sovrastati da quel simbolo partigiano e che giudicano in nome del Dio dei cattolici». Una polemica lunga quella del giudice di Camerino. Nel giugno scorso, durante il referendum sulla fecondazione, Luigi Tosti e sua moglie si erano rifiutati di votare perché nei seggi di Rimini era esposto il crocifisso. «Per l'ennesima volta - aveva spiegato Tosti - io e mia moglie ci siamo recati al seggio e abbiamo chiesto che accanto al crocifisso fosse esposta la menorah, il candelabro ebraico. Ma la prefettura non ha acconsentito così noi non abbiamo votato». Dal 9 maggio, la sua protesta si era spostata all'interno del Tribunale di Camerino dove il giudice lavora. Anche qui il ministero della Giustizia non lo ha autorizzato ad esporre la menorah ebraica a fianco della croce. Per farlo recedere dal suo sciopero, l'amministrazione giudiziaria aveva pensato di allestire all'interno del Tribunale di Camerino un'apposita aula senza crocifisso. Questa proposta, però, è stata immediatamente respinta da Luigi Tosti che l'ha bollata come un'intollerabile ghettizzazione ai danni di un dipendente che non si identifica nel crocifisso dei cattolici. Il mese scorso, in una lettera inviata fra gli altri al ministro della Giustizia Roberto Castelli, il giudice Tosti accusava lo Stato italiano da un lato di esporre (e imporre) il simbolo della religione cattolica (il crocifisso) nelle aule giudiziarie, in tal modo violando il principio supremo di laicità e, dall'altro, «respinge immotivatamente le mie istanze di esporre i miei simboli religiosi nelle stesse aule giudiziarie». |
| 19/08/05 Allestita un' "aula-ghetto" nel Tribunale di Camerino. E' da più di tre mesi che il giudice di Camerino Tosti Luigi si rifiuta di tenere le udienze perché il Ministro Castelli non provvede a rimuovere i crocifissi dalle aule giudiziarie o, in via alternativa, non lo autorizza ad esporre la menorà ebraica a fianco dei crocifissi. "Questa mia iniziativa -puntualizza il magistrato- "è una reazione legittima contro atti di discriminazione religiosa: se è vero che la Costituzione sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di fede religiosa, non si giustifica che solo i cattolici possano godere dell'anacronistico privilegio di ostentare e venerare i loro simboli nelle aule".Per farlo recedere dal suo "sciopero" l'Amministrazione Giudiziaria ha ora pensato di allestire all'interno del Tribunale camerte un'apposita aula, dove non sarà collocato il crocifisso, da destinare al magistrato che simpatizza per l'ebraismo, invitandolo poi "a riprendere immediatamente il normale corso delle udienze". Questa "proposta" è stata immediatamente respinta da Luigi Tosti, che l'ha bollata come un'intollerabile "ghettizzazione" ai danni di un dipendente che non si identifica nel crocifisso dei Cattolici. "Non intendo affatto essere confinato nell'aula-ghetto che lo Stato italiano ha appositamente allestito per finalità di segregazione religiosa: è ignobile che lo Stato Italiano -che ha anche l'impudenza di professarsi "laico"- riservi ai soli giudici Cattolici l'uso esclusivo delle aule "istituzionali", nelle quali è imposta l'esposizione del loro venerando simbolo, e confini invece i "diversi" in aule-ghetto, nelle quali è inibita qualsiasi ostentazione di simboli religiosi. E' stata la Romana Chiesa Cattolica ad inventare per prima nella storia, già nel 1215 d.C., i ghetti nei quali rinchiudere e segregare gli ebrei: la proposta "indecente" che mi viene ora fatta dimostra, ancora una volta, che i Cattolici sono adusi a predicare bene ma a razzolare malissimo. Peraltro l'Amministrazione non tiene nemmeno conto del fatto che molte attività giurisdizionali vengono espletate in forma collegiale: in questi casi -mi chiedo- quale dovrebbe essere l'aula nella quale si riuniscono i giudici di fedi diverse? L'aula dei Cattolici, oppure..... il ghetto ebraico?" Luigi Tosti,
Via Bastioni Orientali n. 38 - RIMINI. Tel/fax:. 0541-789323; Cell.:
338-4130312. |
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|
Il
comunicato stampa di NO GOD
11/12/04
- Caccia alle streghe atee. Comunicato di NO GOD Caro
Dr. Tosti, |
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NO
GOD invitia
i lettori di questo Comunicato ad inviare un messaggio a nogod@email.it
con questo testo "solidarietà con il giudice Luigi Tosti" indicando nome, cognome e luogo di residenza del mittente. Provvederemo successivamente a trasmetterli al magistrato. |
| 14/12/04
- COMUNICATO STAMPA DELL'UAAR - Unione Atei e Agnostici Razionalisti Il ministro della giustizia, ingegner Roberto Castelli, ha inviato un ispettore al tribunale di Camerino per indagare sul conto del giudice Luigi Tosti. I gravi indizi che hanno indotto il ministro a promuovere l'ispezione sono: il giudice Tosti è ateo; il giudice Tosti si professa ateo; per il giudice Tosti persone atee e persone praticanti una religione hanno pari dignità; il giudice Tosti pone sullo stesso piano il simbolo di una associazione di atei ed il simbolo di una confessione religiosa; il giudice Tosti chiede il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato. Qualcuno aveva appeso
nell'aula del tribunale di Camerino un crocifisso, simbolo della chiesa
cattolica. Nessuna norma giuridica vigente prevede l'esposizione di
tale oggetto. Una circolare del regime fascista, a firma del ministro
Rocco (dell'anno 1926 e.v.) prescriveva che nelle aule di udienza "sopra
il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maestà il Re"
fosse collocato il crocifisso. Successivamente, e qualcuno dovrà
informare il ministro Castelli, è entrata in vigore la Costituzione
repubblicana che sancisce il principio di laicità dello Stato.
Successivamente ancora, con il nuovo Concordato, è stata anche
tolta "la religione ufficiale dello Stato". Il ministro Castelli,
che ha giurato fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione,
sarà stato avvertito che non c'è più la monarchia,
che non c'è più il re, che nelle aule di tribunale non
c'è l'effige del re e che, pertanto, "accanto" ad essa
non c'è spazio per nulla, neppure per il crocifisso?Il giudice Tosti
ha chiesto a chi di dovere di togliere il crocifisso dall'aula delle
udienze del tribunale di Camerino, senza ottenere risposta; ha chiesto
di poter mettere accanto al crocifisso altri simboli, egualmente senza
risposta. Essendo iscritto all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti,
il giudice Tosti ha appeso accanto al crocifisso il logo dell'UAAR.
Questo è stato tolto, quello è rimasto. Al ministero si
sono innervositi perché il fatto ha avuto una qualche eco sulla
stampa. Al ministero si è pensato di intimidire di discriminare
il giudice Tosti inviandogli un'ispezione. L'ispezione dovrebbe raccogliere
elementi per promuovere un'azione disciplinare nei confronti del giudice
Tosti o, quantomeno, per richiedere un suo trasferimento per incompatibilità
ambientale.L'UAAR denuncia
l'uso confessionale della potestà ispettiva ed esprime fraterna
solidarietà al giudice Luigi Tosti, che anche al recente congresso
nazionale di Firenze ha tenuto una lucida e dotta relazione sul principio
di laicità dello Stato e delle battaglie necessarie per la sua
realizzazione. Per fortuna non ci sono più i roghi; ma ci sono
ancora le ispezioni intimidatorie.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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