PERCHÉ SONO INCOSTITUZIONALI I PATTI LATERANENSI
Il Riformista, 17-3-2006
Concordato. Adesso si è
aperta la questione vaticana.
11 febbraio 1929: la doppia firma di Benito Mussolini e del cardinal
Gasparri in calce ai Patti Lateranensi chiude la “questione romana".
1° gennaio 1948: l'entrata in vigore della Carta repubblicana apre
la ”questione vaticana". E la apre in termini di illegittimità,
d'una ferita mai cicatrizzata sulla legalità costituzionale.
Ora è il momento di sanarla. Ma è possibile denunziare
l'incostituzionalità dei Patti quando la Costituzione stessa
li richiama al proprio interno, nel celeberrimo art. 7? E’ possibile,
e per varie ragioni. In primo luogo l'assemblea costituente non si è
mai pronunziata sulle ragioni del contrasto, nè ha mai deciso
che Trattato e Concordato prevalgono sui principi fondamentali della
Carta. In secondo luogo lo stesso De Gasperi - nel suo unico intervento
alla Costituente, nel marzo del '47 - dichiarò che l'art. 7 non
intendeva certo «arrestare la storia», inchiodando le lancette
agli anni Venti. In terzo luogo la Consulta - a partire dalla sentenza
n. 30 del 1971, e poi in altre occasioni - ha stabilito che le antinomie
fra i Patti e la Costituzione vanno risolte in favore di quest'ultima.
In quarto luogo anche la Cassazione ha maturato l'identico giudizio
(per esempio nella decisione penale n. 22.516 del 2003, sull'elettrosmog
causato da Radio vaticana). In quinto luogo la dottrina costituzionalistica
è ormai unanime su un punto: ossia che l'art. 7 non costituzionalizza
i Patti, bensì il “principio concordatario". E cioè
il principio che i rapporti tra Stato e Chiesa vengano regolati in modo
consensuale, ferma restando la possibilità per lo Stato italiano
di disdire gli accordi precedentemente stipulati, ma in questo caso
con le procedure scandite dall'art. 138 della legge fondamentale.
E d'altronde, come mai potrebbe ritenersi che i Patti del 1929 siano
parte integrante della Costituzione? Il vecchio Concordato ospitava
una quantità di norme che vi contrastavano nel modo più
sfacciato. Una su tutte: l'art. 5, circa il divieto di assumere negli
uffici pubblici sacerdoti apostati e irretiti da censura; una disposizione
che a suo tempo un giurista cattolico come Mortati definì «mostruosa».
Poi, certo l'accordo del 1984 ha superato le norme più odiose
e anacronistiche; ma anch'esso presta il fianco a varie critiche di
compatibilità costituzionale (dall'8 per mille agli insegnanti
di religione pagati dallo Stato e scelti dalla Chiesa, fino all'insegnamento
nelle scuole della religione cattolica anziché della religione
in generale, agli effetti civili delle pronunzie dei tribunali ecclesiastici).
Peraltro esso si presenta come «Modifica» al vecchio Concordato,
e non come un Concordato tutto nuovo, al solo scopo di continuare a
fruire della copertura costituzionale. Peccato che l'art. 13 dell'accordo
Craxi-Casaroli abroghi espressamente il vecchio Concordato.
Ma è il Trattato la vera spina conficcata nel fianco del principio
di laicità del nostro Stato. Ed è sempre il Trattato a
negare i valori democratici della nostra convivenza, benché ancora
nessuno si decida a porre la questione. Eppure basterebbe rievocarne
l'apertura («In nome della Santissima Trinità»),
e confrontarla con l'impalcatura laica della Costituzione. Oppure richiamare
una norma come l'art. 8 del medesimo Trattato, che equipara il Papa
al presidente della Repubblica, quanto a tutela penale. Con la conseguenza
che le offese verso il primo sono trattate in modo più severo
rispetto a quelle recate ai capi di Stato esteri. S'aggiunga che è
stato depenalizzato il reato di «offesa all'onore o al prestigio
di un capo di Stato estero», ma in forza dell'art. 8 del Trattato
questo reato permane verso il Papa. Sicché se insulto Bush nessuno
mi fa nulla, se violo l'etichetta verso il Papa rischio 5 anni di galera.
Ecco perché l'Italia del terzo millennio non può tenersi
sul groppone questa santa alleanza le cui radici affondano nell'Italia
ottocentecca. Oltretutto il Vaticano rappresenta a tutti gli effetti
uno «Stato teocratico» (la definizione è di D'Avack
e di molti altri maestri del diritto ecclesiastico), vale a dire uno
Stato in cui il potere politico coincide con quello religioso, e che
nega la separazione dei poteri, la libertà di culto al proprio
interno, le procedure democratiche, dato che la parola del Papa è
essa stessa legge. E’ di quest'imbarazzante condominio che occorrerebbe
liberarsi. Lo si può fare disdicendo il Trattato, revocandolo
unilateralmente in nome della clausola “rebus sic stantibus”,
secondo cui una profonda modifica della situazione di fatto autorizza
ciascuno degli Stati contraenti a denunziare il trattato siglato in
precedenza. E non è forse intervenuta qualche modifica nella
situazione storica dal 1929 a oggi? La risposta è sì,
e questa risposta si chiama Costituzione. Come diceva Paolo Barile il
trattamento differenziato si traduce in pnvilegio per la Chiesa, e il
privilegio in discriminazione per i fedeli di tutti gli altri culti,
violando perciò la libertà di religione conclamata (all'art.
8) dalla Carta costituzionale. Ora si tratta di ripristinarla, in primo
luogo nell'interesse dei credenti.