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CONCORDATO

Michele Ainis

PERCHÉ SONO INCOSTITUZIONALI I PATTI LATERANENSI

Il Riformista, 17-3-2006

Concordato. Adesso si è aperta la questione vaticana.


11 febbraio 1929: la doppia firma di Benito Mussolini e del cardinal Gasparri in calce ai Patti Lateranensi chiude la “questione romana". 1° gennaio 1948: l'entrata in vigore della Carta repubblicana apre la ”questione vaticana". E la apre in termini di illegittimità, d'una ferita mai cicatrizzata sulla legalità costituzionale. Ora è il momento di sanarla. Ma è possibile denunziare l'incostituzionalità dei Patti quando la Costituzione stessa li richiama al proprio interno, nel celeberrimo art. 7? E’ possibile, e per varie ragioni. In primo luogo l'assemblea costituente non si è mai pronunziata sulle ragioni del contrasto, nè ha mai deciso che Trattato e Concordato prevalgono sui principi fondamentali della Carta. In secondo luogo lo stesso De Gasperi - nel suo unico intervento alla Costituente, nel marzo del '47 - dichiarò che l'art. 7 non intendeva certo «arrestare la storia», inchiodando le lancette agli anni Venti. In terzo luogo la Consulta - a partire dalla sentenza n. 30 del 1971, e poi in altre occasioni - ha stabilito che le antinomie fra i Patti e la Costituzione vanno risolte in favore di quest'ultima. In quarto luogo anche la Cassazione ha maturato l'identico giudizio (per esempio nella decisione penale n. 22.516 del 2003, sull'elettrosmog causato da Radio vaticana). In quinto luogo la dottrina costituzionalistica è ormai unanime su un punto: ossia che l'art. 7 non costituzionalizza i Patti, bensì il “principio concordatario". E cioè il principio che i rapporti tra Stato e Chiesa vengano regolati in modo consensuale, ferma restando la possibilità per lo Stato italiano di disdire gli accordi precedentemente stipulati, ma in questo caso con le procedure scandite dall'art. 138 della legge fondamentale.
E d'altronde, come mai potrebbe ritenersi che i Patti del 1929 siano parte integrante della Costituzione? Il vecchio Concordato ospitava una quantità di norme che vi contrastavano nel modo più sfacciato. Una su tutte: l'art. 5, circa il divieto di assumere negli uffici pubblici sacerdoti apostati e irretiti da censura; una disposizione che a suo tempo un giurista cattolico come Mortati definì «mostruosa». Poi, certo l'accordo del 1984 ha superato le norme più odiose e anacronistiche; ma anch'esso presta il fianco a varie critiche di compatibilità costituzionale (dall'8 per mille agli insegnanti di religione pagati dallo Stato e scelti dalla Chiesa, fino all'insegnamento nelle scuole della religione cattolica anziché della religione in generale, agli effetti civili delle pronunzie dei tribunali ecclesiastici). Peraltro esso si presenta come «Modifica» al vecchio Concordato, e non come un Concordato tutto nuovo, al solo scopo di continuare a fruire della copertura costituzionale. Peccato che l'art. 13 dell'accordo Craxi-Casaroli abroghi espressamente il vecchio Concordato.
Ma è il Trattato la vera spina conficcata nel fianco del principio di laicità del nostro Stato. Ed è sempre il Trattato a negare i valori democratici della nostra convivenza, benché ancora nessuno si decida a porre la questione. Eppure basterebbe rievocarne l'apertura («In nome della Santissima Trinità»), e confrontarla con l'impalcatura laica della Costituzione. Oppure richiamare una norma come l'art. 8 del medesimo Trattato, che equipara il Papa al presidente della Repubblica, quanto a tutela penale. Con la conseguenza che le offese verso il primo sono trattate in modo più severo rispetto a quelle recate ai capi di Stato esteri. S'aggiunga che è stato depenalizzato il reato di «offesa all'onore o al prestigio di un capo di Stato estero», ma in forza dell'art. 8 del Trattato questo reato permane verso il Papa. Sicché se insulto Bush nessuno mi fa nulla, se violo l'etichetta verso il Papa rischio 5 anni di galera.
Ecco perché l'Italia del terzo millennio non può tenersi sul groppone questa santa alleanza le cui radici affondano nell'Italia ottocentecca. Oltretutto il Vaticano rappresenta a tutti gli effetti uno «Stato teocratico» (la definizione è di D'Avack e di molti altri maestri del diritto ecclesiastico), vale a dire uno Stato in cui il potere politico coincide con quello religioso, e che nega la separazione dei poteri, la libertà di culto al proprio interno, le procedure democratiche, dato che la parola del Papa è essa stessa legge. E’ di quest'imbarazzante condominio che occorrerebbe liberarsi. Lo si può fare disdicendo il Trattato, revocandolo unilateralmente in nome della clausola “rebus sic stantibus”, secondo cui una profonda modifica della situazione di fatto autorizza ciascuno degli Stati contraenti a denunziare il trattato siglato in precedenza. E non è forse intervenuta qualche modifica nella situazione storica dal 1929 a oggi? La risposta è sì, e questa risposta si chiama Costituzione. Come diceva Paolo Barile il trattamento differenziato si traduce in pnvilegio per la Chiesa, e il privilegio in discriminazione per i fedeli di tutti gli altri culti, violando perciò la libertà di religione conclamata (all'art. 8) dalla Carta costituzionale. Ora si tratta di ripristinarla, in primo luogo nell'interesse dei credenti.

(17-3-2006)

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