Abbiamo ricevuto questa importante segnalazione dal nostro amico Claudio Bocci di www.altrevie.it :
“”" Informo tutti che al Municipio XI è stato raggiunto un eccezionale obiettivo politico che troverà una sanzione ufficiale venerdì 8 maggio quando, alle ore 10, verrà votata la mozione presentata da 2 Consiglieri (uno di maggioranza e uno di opposizione) su cui si è registrata un’ampia convergenza (allegata mozione). Il voto riguarderà l’istituzione del Registro dei Testamenti Biologici ed è anche frutto della spinta che le Associazioni laiche romane hanno prodotto in questi ultimi mesi a partire dalla sottoscrizione, subito prima delle elezioni dello scorso anno, dell’Appello Laico per l’introduzione di Nuovi Servizi di Cittadinanza. Se l’esito del voto sarà positivo si apriranno nuovi spazi per riproporre una battaglia, prima di tutto culturale, per promuovere l’adozione della nuova conquista civile in altri Municipi. Sarà importante seguire con attenzione l’evolversi della situazione e sostenere il lavoro fin qui fatto al Municipio XI anche contro prevedibili reazioni delle componenti più retrive della Chiesa e dello schieramento politico. Un caro saluto. Claudio Bocci. “”"
MOZIONE
Istituzione Registro Municipio Roma XI
dei Testamenti Biologici
Presentato da:
Antonio Bertolini ( Partito Democratico ) e Giancarlo Balsamo ( Lista Civica Amici di Beppe Grillo - Roma )
Premesso che:
§ un cittadino, attraverso il consenso informato, può rifiutare qualsiasi trattamento sanitario quando è cosciente, in piena osservanza:
Ø dell’articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana che afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”,
Ø dell’art. 13 della Costituzione che afferma “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo in scelte personali che lo riguardano;
Ø della carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che sancisce come il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico sia considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all’integrità della persona
( titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all’integrità personale);
Ø del Codice di Deontologia Medica dalla Federazione Nazionale dei Medici
chirurghi ed Odontoiatri:
Considerato che:
§ non è ancora previsto dalla legge che un cittadino possa decidere in anticipo, coerentemente con i principi costituzionali citati, se rifiutare eventuali trattamenti sanitari quando non sarà più cosciente.
Preso atto che:
Ø la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo
Italiano ai sensi della Legge 145/2001, che stabilisce all’articolo 9 :“i desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento
dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;
Ø il Codice di Deontologia Medica dalla Federazione Nazionale dei Medici
chirurghi ed Odontoiatri agli articoli:
Ch
16) Accanimento diagnostico terapeutico
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
35) Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.
38) Autonomia del cittadino e direttive anticipate
Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
39) Assistenza al malato a prognosi infausta
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico-fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.
considerano attentamente
i delicati rapporti tra chi cura e il cittadino destinatario dei trattamenti sanitari e che:
il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) il 27 marzo 2009 ha chiesto chiarimenti al Parlamento dopo l’approvazione da parte del Senato, del disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento”
“Il testo – si legge nel documento approvato dai medici – sarà oggetto di un’approfondita valutazione in ragione dei principi e delle indicazioni contenute nel nostro Codice deontologico, che rappresenta il punto di equilibrio di sensibilità e culture differenti, nel pieno rispetto delle regole costituzionali fondanti la nostra comunità civile”. Nel documento approvato dai vertici degli Ordini dei medici si ribadisce che “nutrizione e idratazione artificiali sono, come da parere pressoché unanime della comunità scientifica, trattamenti assicurati da competenze mediche e sanitarie” Inoltre “l’autonomia decisionale del paziente, che si esprime nel consenso o dissenso informato, rappresenta l’elemento fondante della moderna alleanza terapeutica al pari dell’autonomia e della responsabilità del medico. In questo equilibrio, alla tutela della libertà di scelta del paziente deve corrispondere la tutela della libertà del medico, in ragione di scienza e coscienza (obiezione)”
Valutato che:
§ la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando i casi Welby, Englaro ed altri, in assenza di una normativa nazionale in materia;
§ molti paesi europei (Olanda, Germania, Danimarca, Belgio, Spagna) ed extraeuropei (in primo luogo gli Stati Uniti con il Natural Death Act in California nel 1976, ma anche il Canada ed altri) hanno legiferato in materia di testamento biologico (living will);
§ secondo l’Eurispes il 74,7% degli italiani esprime parere favorevole all’introduzione del testamento biologico;
Ritenuto che:
- i Comuni ed i Municipi possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- i Comuni ed i Municipi hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
- i Comuni ed i Municipi devono consentire a tutti, con modalità accessibili, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita;
Impegna il Presidente e la Giunta
all’ istituzione del registro dei testamenti biologici dei residenti del Municipio Roma XI.
Le iscrizioni nel Registro avverranno sulla base di un’istanza, alla quale è allegata una dichiarazione da predisporre con firma autenticata che raccoglierà le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato potrà esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a: trattamenti sanitari, inclusa la idratazione e l’alimentazione forzata, in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia non curabile che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita. Inoltre potrà essere indicato un tutore che possa rappresentare la volontà del malato non più in grado di comunicare.
L’Ufficio Municipale preposto conserverà e trasmetterà periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more dell’entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia.